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https://it.wikipedia.org/wiki/Investigatore_privato_(ordinamento_italiano)
Investigatore privato (ordinamento italiano)
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Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l’attività di investigatore privato.
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate“) e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non disciplinando però la figura.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale, in attesa dell’emanazione di una disciplina specifica della figura;[1] in merito il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice“.
Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.
Descrizione[modifica | modifica wikitesto]
Disciplina normativa[modifica | modifica wikitesto]
La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260 che fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144. Il regolamento del 1940 demanda inoltre ad apposito regolamento, da emanare ai sensi di un decreto del Ministero dell’Interno, l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.
Il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:
«Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]» |
In ottemperanza alle disposizioni del TULPS e del relativo regolamento è stato emanato apposito il decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli istituti di cui sopra.
Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
- investigatore privato titolare d’istituto;
- informatore commerciale titolare d’istituto;
- investigatore autorizzato dipendente;
- informatore autorizzato dipendente.
Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:
- la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);
- la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.
Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell’interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
Le attività[modifica | modifica wikitesto]
L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
- investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale);
- investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;
- indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
- indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
- indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
- informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.
- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).
Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento.
Figure[modifica | modifica wikitesto]
Secondo il predetto D.M. 269/2010 si distinguono diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.
Investigatore titolare[modifica | modifica wikitesto]
Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense – Sociologia – Scienze Politiche – Scienze dell’Investigazione – Economia ovvero corsi di laurea equiparati;
- b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
- ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
A tale riguardo si chiarisce – ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 – che l’esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).
Investigatore dipendente[modifica | modifica wikitesto]
- a1) diploma di scuola media superiore;
oppure:
- a2) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
- b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno 5 anni;
- c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Informatore commerciale titolare[modifica | modifica wikitesto]
- a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);
oppure:
- a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno 3 anni negli ultimi 5.
Informatore commerciale dipendente[modifica | modifica wikitesto]
- a) diploma di scuola media superiore;
oppure:
- a1) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria – per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
- b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;
- c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.
Requisiti[modifica | modifica wikitesto]
Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[4] Bisogna poi avere determinate competenze di cui all’art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.
Riguardo alla figura dell’investigatore autorizzato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e dell’art. 327-bis del codice di procedura bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell’art. 257-bis dell’R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – secondo cui nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile“.
Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell’allegato G del D.M. 269/2010.
Licenza[modifica | modifica wikitesto]
Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.
La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto.
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[5]
Progetto tecnico organizzativo[modifica | modifica wikitesto]
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:
- sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);
- i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;
- la tipologia dei servizi che intende svolgere;
- il personale che si intende impiegare;
- la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);
- le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.
Obbligo di deposito cauzionale[modifica | modifica wikitesto]
Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.
Essi sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:
- istituti di investigazioni private: € 20.000,00;
- istituti di informazioni commerciali: € 40.000,00.
La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di € 10.000,00. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, …) di € 5.000,00.
Tariffario[modifica | modifica wikitesto]
Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio – in modo visibile – una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[6]
Adempimenti obbligatori previsti[modifica | modifica wikitesto]
Registro delle operazioni[modifica | modifica wikitesto]
Ciascun istituto di investigazioni ha l’obbligo di compilare e tenere aggiornato il “registro di polizia” (formalmente “giornale degli affari“), all’interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[7] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.
Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[8]
- la data e la specie dell’affare o dell’operazione;
- l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione;
- i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Tesserino identificativo[modifica | modifica wikitesto]
Tutti coloro che esercitano l’attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo. La legge stabilisce che il modello sarà predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno ma, ancora, non è stato realizzato. Consisterà in una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere “riconoscibile” l’investigatore, secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, che afferma che il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti da decreto del Ministero dell’Interno.[9]
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ (PDF)Testo dell’art. 222 del codice di procedura penale italiano
- ^ Art 222 comma 1 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271
- ^ Circoalre ministeriale n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011 (Vademecum operativo concernente Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269)
- ^ Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931
- ^ Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
- ^ Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2008 n. 59.
- ^ Art. 135 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
- ^ Art. 260 R.D. 6 maggio 1940, n. 635
- ^ Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dall’art.1 comma 1 lett. f)
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Claudio De Lutio, Le investigazioni dell’avvocato: contributi e garanzie nell’esercizio del diritto di difesa, DLT, Napoli, 2015
- Stefani – Di Donato, L’indagine difensiva per avvocati, investigatori privati e consulenti tecnici, Giuffrè Editore, 1991
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Avvocato (Italia)
- Investigatore
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Vigilanza privata
- Privacy
- Diffamazione
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito Ufficiale della Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati Italiani, su conipi.it.
- FEDERPOL, Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni le Informazioni e la Sicurezza, istituita nel 1957, federpo.it
- CCNL Dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi (PDF), su sinalvcisal.it.
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 n. 153 “Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata“. (PDF), su dplmodena.it.
- Testo del decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269 sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, su interno.gov.it.
- Circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 (PDF), su img.poliziadistato.it. URL consultato il 29 dicembre 2013 (archiviato dall’url originale il 20 maggio 2014).
- Vademecum operativo concernente le disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1º dicembre 2010 n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata (PDF), su img.poliziadistato.it. URL consultato il 30 dicembre 2013 (archiviato dall’url originale il 29 giugno 2014).